Art. 45
Deposito minimo di quote del capo III nei conti di deposito del registro dell’Unione amministrati dallo stesso Stato membro
In vigore dal 7 ott 2010
Deposito minimo di quote del capo III nei conti di deposito del registro dell’Unione amministrati dallo stesso Stato membro
1. Se una proposta di trasferimento di quote da parte del titolare di un conto a norma dell’ fa diminuire l’importo totale delle quote del capo III per il periodo 2008-2012 detenute in tutti i conti del registro dell’Unione amministrati dall’amministratore nazionale di uno Stato membro al di sotto della quantità di unità di Kyoto richiesta per il registro PK di quello Stato membro come riserva per il periodo di impegno ai sensi della decisione 11/CMP.1 meno l’importo di unità di Kyoto attualmente detenute nel registro PK di quello Stato membro al di fuori del conto di deposito delle AAU dell’ETS e del conto delle cancellazioni, l’EUTL respinge il trasferimento proposto.
2. Se una proposta di trasferimento di quote da parte del titolare di un conto a norma dell’ fa diminuire l’importo totale delle quote del capo III per il periodo 2008-2012 detenute in tutti i conti del registro dell’Unione amministrati dagli amministratori nazionali di tutti gli Stati membri dell’UE-15 al di sotto della quantità di unità di Kyoto richiesta per i registri PK di tali Stati membri come riserva per il periodo di impegno ai sensi della decisione 11/CMP.1 meno l’importo di unità di Kyoto attualmente detenute nei registri PK degli Stati membri in questione al di fuori dei conti di deposito delle AAU dell’ETS e dei conti delle cancellazioni, l’EUTL respinge il trasferimento proposto.
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