Art. 47
Restituzione di quote su istruzione dell’autorità competente
In vigore dal 7 ott 2010
Restituzione di quote su istruzione dell’autorità competente
Su istruzione dell’autorità competente, l’amministratore nazionale restituisce in tutto o in parte la porzione della quantità totale di quote rilasciate che è stata assegnata a un impianto o ad un operatore aereo per un determinato anno, indicando il numero di quote restituite per tale impianto o operatore aereo per il periodo in corso.
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