Art. 44
Trasferimento di unità di Kyoto da parte dei titolari dei conti
In vigore dal 7 ott 2010
Trasferimento di unità di Kyoto da parte dei titolari dei conti
Su richiesta del titolare di un conto il registro dell’Unione effettua i trasferimenti delle unità di Kyoto depositate nel conto del registro dell’Unione a qualsiasi altro conto contenuto nel registro dell’Unione o in un registro PK, a meno che il trasferimento non sia vietato dallo stato del conto di partenza o dal tipo di unità di Kyoto che possono essere depositate nel conto di arrivo a norma dell’, paragrafo 3.
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