Art. 42
Assegnazione di quote del capo III dopo la vendita da parte dello Stato membro
In vigore dal 7 ott 2010
Assegnazione di quote del capo III dopo la vendita da parte dello Stato membro
Nel periodo 2008-2012, su istruzione dell’autorità competente e successivamente alla vendita di quote del capo III per il periodo 2008-2012 da parte di uno Stato membro, l’amministratore nazionale trasferisce dal conto nazionale di deposito delle quote al conto di deposito designato dall’autorità competente una quantità di quote del capo III.
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