Art. 41
Assegnazione delle quote del capo II
In vigore dal 7 ott 2010
Assegnazione delle quote del capo II
1. Dopo l’inserimento della tabella delle assegnazioni al trasporto aereo dell’Unione nell’EUTL, entro il 28 febbraio 2012 l’amministratore nazionale crea, su ciascun conto di deposito aperto dell’operatore aereo, una quantità di quote del capo II pari alla quantità di quote assegnate di cui alla tabella delle assegnazioni al trasporto aereo dell’Unione per il titolare di quel conto per l’anno considerato.
2. Al momento della creazione delle quote a norma del paragrafo 1, il registro dell’Unione assegna a ciascuna quota un codice identificativo unico dell’unità.
3. Se ad un titolare di un conto sono assegnate quote supplementari del capo II nella tabella delle assegnazioni al trasporto aereo dell’Unione a seguito delle correzioni apportate conformemente all’, l’amministratore nazionale crea, su istruzione dell’autorità competente, una quantità supplementare di quote assegnate del capo II sul conto di deposito di ciascun operatore aereo pari alla quantità supplementare di quote assegnate di cui alla tabella di assegnazione al settore aereo dell’Unione per il titolare di quel conto per l’anno in corso.
4. Se il conto di deposito inattivo di un operatore aereo non riceve quote a norma del paragrafo 1, tali quote non sono create nel conto qualora questo passi successivamente allo stato «aperto».
Storico versioni
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