Art. 39

Rilascio delle quote del capo III

In vigore dal 7 ott 2010
Rilascio delle quote del capo III 1.   Dopo l’inserimento della tabella relativa al piano nazionale di assegnazione nell’EUTL, entro il 28 febbraio del primo anno del periodo 2008-2012 l’amministratore nazionale provvede a: a) trasferire un quantitativo di AAU rilasciate per il periodo 2008-2012 pari alla quantità di quote del capo III da rilasciare dal conto di deposito di una parte di Kyoto al conto di deposito delle AAU dell’ETS; b) rilasciare la quantità totale di quote del capo III indicata nella tabella relativa al piano nazionale di assegnazione nel conto nazionale di deposito delle quote contenuto nel registro dell’Unione. 2.   Prima di intervenire ai sensi del paragrafo 1, l’amministratore del registro PK comunica all’amministratore centrale l’identificativo del conto di deposito delle AAU dell’ETS designato contenuto nel proprio registro PK. 3.   Quando rilascia le quote a norma del paragrafo 1, il registro dell’Unione assegna a ciascuna quota un codice identificativo unico dell’unità. 4.   Gli Stati membri senza registro PK non effettuano l’operazione di cui al paragrafo 1, lettera a).
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