Art. 40
Assegnazione delle quote del capo III
In vigore dal 7 ott 2010
Assegnazione delle quote del capo III
1. Fatto salvo il disposto degli , entro il 28 febbraio di ogni anno l’amministratore nazionale trasferisce dal conto nazionale di deposito delle quote al conto di deposito aperto del gestore interessato la porzione della quantità totale di quote del capo III rilasciate che è stata assegnata al corrispondente impianto per l’anno considerato, secondo quanto indicato nella pertinente sezione della tabella relativa al piano nazionale di assegnazione.
2. Ove previsto per un determinato impianto indicato nel piano nazionale di assegnazione dello Stato membro, l’amministratore nazionale può procedere al trasferimento di tale porzione di quote in una data successiva nel corso dell’anno.
3. Se ad un impianto sono assegnate quote supplementari del capo III nella tabella relativa al piano nazionale di assegnazione a seguito delle correzioni apportate conformemente all’, l’amministratore nazionale trasferisce dal conto nazionale di deposito delle quote al conto di deposito aperto del gestore interessato la porzione supplementare di quote del capo III assegnata per l’anno in corso quando l’autorità competente glielo ordina.
Storico versioni
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