Art. 38
Correzioni alla tabella delle assegnazioni al trasporto aereo dell’Unione
In vigore dal 7 ott 2010
Correzioni alla tabella delle assegnazioni al trasporto aereo dell’Unione
1. L’amministratore nazionale può apportare le corrispondenti correzioni alla tabella delle assegnazioni al trasporto aereo dell’Unione nell’EUTL, senza comunicarlo preventivamente alla Commissione, qualora:
a)
un nuovo operatore aereo abbia iniziato l’attività;
b)
una casa d’aste abbia ricevuto quote del capo II per la vendita all’asta;
c)
un operatore aereo si sia scisso in due o più operatori;
d)
due o più operatori aerei si siano fusi in un unico operatore aereo.
2. Le suddette correzioni non modificano la quantità totale di quote del capo II indicate nella tabella delle assegnazioni al trasporto aereo dell’Unione.
3. Lo Stato membro notifica alla Commissione ogni correzione diversa dalle correzioni di cui al paragrafo 1 e le correzioni da apportare per correggere un’assegnazione eccessiva di quote dovuta ad un errore della Commissione o di uno Stato membro alla propria decisione riguardante l’assegnazione delle quote del capo II adottata a norma dell’articolo 3 sexies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE. Se la correzione è conforme alla direttiva 2003/87/CE, la Commissione ordina all’amministratore centrale di correggere la tabella delle assegnazioni al trasporto aereo dell’Unione sulla base della suddetta decisione e di inserirla nell’EUTL.
4. In seguito a qualsiasi correzione effettuata in virtù del paragrafo 2 che abbia luogo dopo l’assegnazione delle quote del capo II ai sensi dell’ e che riduca la quantità totale di quote del capo II per il periodo 2008-2012, l’amministratore nazionale trasferisce il numero di quote indicato dall’amministratore centrale nel conto delle soppressioni delle quote dell’Unione per il periodo interessato.
5. Se la fusione tra operatori aerei interessa operatori aerei che fanno capo a Stati membri diversi, la correzione di cui al paragrafo 1, lettera d), è avviata dall’amministratore nazionale cui fa capo l’operatore aereo le cui quote assegnate devono confluire nelle quote assegnate ad un altro operatore aereo. Prima di apportare la correzione occorre l’autorizzazione dell’amministratore nazionale cui fa capo l’operatore aereo le cui quote assegnate assorbiranno le quote assegnate all’operatore aereo oggetto della fusione.
Storico versioni
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