Art. 43
Trasferimento di quote da parte dei titolari dei conti
In vigore dal 7 ott 2010
Trasferimento di quote da parte dei titolari dei conti
Su richiesta del titolare di un conto il registro dell’Unione effettua i trasferimenti delle quote depositate nel conto del registro dell’Unione a qualsiasi altro conto contenuto nel registro dell’Unione, a meno che il trasferimento non sia vietato dallo stato del conto di partenza o dal tipo di quote che possono essere depositate nel conto di arrivo a norma dell’, paragrafo 3.
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