Art. 50
Cancellazione di unità di Kyoto
In vigore dal 7 ott 2010
Cancellazione di unità di Kyoto
Su richiesta del titolare di un conto, il registro dell’Unione procede alla cancellazione delle unità di Kyoto detenute nei suoi conti in conformità dell’, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE trasferendo il numero e il tipo di unità di Kyoto specificate dal conto interessato al conto delle cancellazioni del registro PK dell’amministratore del conto.
Storico versioni
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