Art. 12
Apertura dei conti delle parti di Kyoto e dei conti di gestione
In vigore dal 7 ott 2010
Apertura dei conti delle parti di Kyoto e dei conti di gestione
1. La Commissione dà istruzione all’amministratore centrale di aprire i conti delle parti di Kyoto dell’Unione e tutti i conti di gestione nel registro dell’Unione, ad eccezione dei conti nazionali di deposito delle quote.
2. L’organismo competente dello Stato membro dà istruzione all’amministratore nazionale di aprire il proprio conto nazionale di deposito delle quote nel registro dell’Unione.
3. Le istruzioni di cui ai paragrafi 1 e 2 contengono le informazioni contenute nell’allegato III.
4. Entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento delle istruzioni l’amministratore del registro o l’amministratore centrale apre un conto delle parti di Kyoto o un conto di gestione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2010:920:oj#art-12