Art. 10
Amministrazione dei conti
In vigore dal 7 ott 2010
Amministrazione dei conti
1. Ogni conto dispone di un amministratore responsabile di amministrare il conto a nome dello Stato membro o dell’Unione.
2. Per ciascun tipo di conto l’amministratore è indicato nell’allegato I, tabella I-1, terza colonna.
3. L’amministratore del conto è responsabile di aprire e chiudere un conto o di sospenderne l’accesso, di approvare i rappresentanti autorizzati, di autorizzare le modifiche dei dati del conto che richiedono l’approvazione dell’amministratore e di avviare le operazioni su richiesta del titolare del conto a norma dell’, paragrafo 4.
4. Il conto dell’utilizzatore è disciplinato dalle normative e rientra nella giurisdizione dello Stato membro dell’amministratore del conto e le unità che vi sono detenute sono considerate come situate nel territorio dello stesso Stato membro.
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