Art. 9
Stato dei conti
In vigore dal 7 ott 2010
Stato dei conti
1. I conti possono trovarsi in uno dei seguenti stati: aperto, inattivo, bloccato o chiuso.
2. Non è consentito avviare alcuna procedura a partire da un conto bloccato, ad esclusione della restituzione delle unità, dell’iscrizione delle emissioni verificate e dell’aggiornamento dei dati relativi al conto.
3. Non è consentito avviare alcuna procedura a partire da un conto chiuso. Un conto chiuso non può essere riaperto e non vi possono essere trasferite unità.
Storico versioni
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