Art. 9

Stato dei conti

In vigore dal 7 ott 2010
Stato dei conti 1.   I conti possono trovarsi in uno dei seguenti stati: aperto, inattivo, bloccato o chiuso. 2.   Non è consentito avviare alcuna procedura a partire da un conto bloccato, ad esclusione della restituzione delle unità, dell’iscrizione delle emissioni verificate e dell’aggiornamento dei dati relativi al conto. 3.   Non è consentito avviare alcuna procedura a partire da un conto chiuso. Un conto chiuso non può essere riaperto e non vi possono essere trasferite unità.
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