Art. 7

Unità

In vigore dal 7 ott 2010
Unità 1.   Il registro dell’Unione deve poter detenere le quote del capo II e le quote del capo III. 2.   Ciascun registro PK e il registro dell’Unione devono essere in grado di detenere AAU, ERU, CER, RMU, lCER e tCER (definite, nel loro complesso, «unità di Kyoto»).
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