Art. 7
Unità
In vigore dal 7 ott 2010
Unità
1. Il registro dell’Unione deve poter detenere le quote del capo II e le quote del capo III.
2. Ciascun registro PK e il registro dell’Unione devono essere in grado di detenere AAU, ERU, CER, RMU, lCER e tCER (definite, nel loro complesso, «unità di Kyoto»).
Storico versioni
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