Art. 6
Amministratori nazionali e amministratori dei registri PK
In vigore dal 7 ott 2010
Amministratori nazionali e amministratori dei registri PK
1. Ciascuno Stato membro designa un amministratore nazionale. Lo Stato membro accede a e gestisce i propri conti e i conti nel registro dell’Unione che sono sotto la sua giurisdizione attraverso l’amministratore nazionale. L’amministratore nazionale di ogni Stato membro funge anche da amministratore del suo registro PK. L’amministratore del registro PK provvede alla gestione e alla tenuta del registro PK del proprio Stato membro in conformità del disposto del presente regolamento.
2. L’amministratore centrale gestisce e tiene il registro dell’Unione. L’amministratore centrale funge anche da amministratore del registro PK della parte del registro PK dell’UE contenuta nel registro dell’Unione.
3. Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché non ci siano conflitti d’interesse tra gli amministratori nazionali, l’amministratore centrale e i titolari dei conti degli utilizzatori.
4. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione l’identità e il recapito del proprio amministratore nazionale.
5. La Commissione coordina l’applicazione delle disposizioni del presente regolamento con gli amministratori dei registri di ciascuno Stato membro e con l’amministratore centrale. In particolare la Commissione consulta il gruppo di lavoro degli amministratori del comitato sui cambiamenti climatici per quanto riguarda gli aspetti e le procedure attinenti al funzionamento dei registri e all’applicazione del presente regolamento. Il gruppo di lavoro degli amministratori concorda procedure operative comuni ai fini dell’applicazione del presente regolamento, comprese le procedure attinenti alla gestione delle modifiche e degli incidenti per il registro dell’Unione. Il comitato sui cambiamenti climatici adotta il regolamento interno del gruppo di lavoro degli amministratori dei registri.
6. L’amministratore centrale, le autorità competenti e gli amministratori nazionali eseguono le procedure solo ove necessario per l’adempimento delle rispettive funzioni.
Storico versioni
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