Art. 5
Collegamenti tra i registri, l’ITL e l’EUTL
In vigore dal 7 ott 2010
Collegamenti tra i registri, l’ITL e l’EUTL
1. Il registro dell’Unione e ogni altro registro PK mantengono un collegamento con il catalogo internazionale delle operazioni dell’UNFCCC (di seguito «ITL») al fine di comunicare le operazioni atte a trasferire le unità di Kyoto da e verso altri registri PK.
2. L’EUTL mantiene inoltre un collegamento con l’ITL ai fini della registrazione e della verifica dei trasferimenti di cui al paragrafo 1. A tal fine, prima di registrare il trasferimento l’ITL comunica all’EUTL tutti i trasferimenti proposti che interessano il registro PK.
3. Il registro dell’Unione mantiene anche un collegamento diretto con l’EUTL al fine di verificare e registrare le operazioni per il trasferimento delle quote e le procedure di gestione dei conti del capo IV. Tutte le operazioni che interessano le quote avvengono all’interno del registro dell’Unione e sono registrate e verificate dall’EUTL e non dall’ITL.
4. Il comitato sui cambiamenti climatici può decidere di accorpare i collegamenti esterni, l’infrastruttura per le tecnologie dell’informazione, le procedure di accesso ai conti degli utilizzatori e i meccanismi di gestione dei conti PK del registro dell’Unione con tutti gli altri registri PK in un sistema consolidato di registri europei mantenuto dall’amministratore centrale. All’adozione della suddetta decisione, la Commissione propone modifiche al presente regolamento finalizzate a definire le modalità di applicazione del sistema consolidato di registri europei.
5. L’amministratore centrale può istituire un collegamento riservato tra l’EUTL e il registro di un paese candidato all’adesione per consentire a tali registri di comunicare con l’ITL attraverso l’EUTL e di registrare i dati sulle emissioni verificate dei gestori nell’EUTL. Prima di istituire tale collegamento i registri devono aver completato tutte le procedure di prova e di inizializzazione necessarie per i registri.
Storico versioni
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