Art. 3

Registri

In vigore dal 7 ott 2010
Registri 1.   Al fine di adempiere agli obblighi che incombono loro in quanto parti di Kyoto e a norma dell’ della decisione n. 280/2004/CE, per garantire un’accurata contabilizzazione delle unità di Kyoto ciascuno Stato membro e l’Unione devono gestire un registro (di seguito «registro PK») sotto forma di banca dati elettronica standardizzata conforme ai requisiti in materia di registri dell’UNFCCC, in particolare le specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi dei registri nell’ambito del protocollo di Kyoto, elaborate in conformità della decisione 12/CMP.1 della conferenza delle parti che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto. 2.   Al fine di adempiere agli obblighi che incombono loro a norma dell’ della direttiva 2003/87/CE, per garantire un’accurata contabilizzazione delle quote, a partire dal 1o gennaio 2012 gli Stati membri utilizzano il registro dell’Unione, che funge anche da registro PK per la Comunità europea in quanto parte di Kyoto a sé. Il registro dell’Unione fornisce agli amministratori nazionali e ai titolari dei conti tutte le procedure descritte nei capi da IV a VI. 3.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri che non sono in grado di rilasciare AAU per motivi diversi dal fatto di non essere abilitati dall’UNFCCC a trasferire ERU, AAU e CER a norma delle disposizioni della decisione 11/CMP.1 della conferenza delle parti che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto (di seguito «Stati membri senza registro PK») non sono tenuti a istituire un registro PK. 4.   Il registro dell’Unione e ogni altro registro PK è conforme alle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi dei registri nell’ambito del protocollo di Kyoto, elaborate in conformità della decisione 12/CMP.1 e ai requisiti in materia di hardware, reti e software e di sicurezza indicati nelle specifiche tecniche e per lo scambio dei dati di cui all’.
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Registri (Art. 3 Regolamento (UE) 2010/920) — Testo vigente | Portale Normativo