Art. 2

Definizioni

In vigore dal 7 ott 2010
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’ della direttiva 2003/87/CE. Si applicano inoltre le seguenti definizioni: 1) «titolare del conto», la persona che detiene un conto nel sistema dei registri; 2) «amministratore centrale», la persona designata dalla Commissione a norma dell’ della direttiva 2003/87/CE; 3) «autorità competente», l’autorità o le autorità designate da uno Stato membro a norma dell’ della direttiva 2003/87/CE; 4) «parte di Kyoto», una parte contraente del protocollo di Kyoto; 5) «piattaforma di scambio», qualsiasi tipo di scambio multilaterale che fa incontrare o agevola l’incontro di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi, come definito dall’ della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11), nel quale gli interessi acquistati e venduti sono espressi in quote o in unità di Kyoto; 6) «responsabile della verifica», il responsabile della verifica di cui alle definizioni dell’allegato I, punto 5, lettera m), della decisione 2007/589/CE della Commissione (12); 7) «unità di quantità assegnata» (Assigned Amount Unit — AAU), un’unità rilasciata a norma dell’, paragrafo 3, della decisione n. 280/2004/CE; 8) «quote del capo II», quote rilasciate a norma della direttiva 2003/87/CE, capo II; 9) «quote del capo III», tutte le quote non rilasciate a norma della direttiva 2003/87/CE, capo II; 10) «CER a lungo termine» (lCER), unità rilasciata per un’attività di progetto di afforestazione o riforestazione nell’ambito del meccanismo per lo sviluppo pulito (CDM) che, con riserva della decisione 5/CMP.1 della conferenza delle parti che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto, scade al termine del periodo di accreditamento della riduzione delle emissioni dell’attività di progetto CDM di afforestazione o riforestazione per la quale è stata rilasciata; 11) «unità di assorbimento» (Removal Unit — RMU), un’unità rilasciata ai sensi dell’ del protocollo di Kyoto; 12) «CER temporanea» (tCER), unità rilasciata per un’attività di progetto di afforestazione o riforestazione nell’ambito del meccanismo per lo sviluppo pulito (CDM) che, con riserva della decisione 5/CMP.1, scade al termine del periodo di impegno previsto dal protocollo di Kyoto successivo a quello nel quale è stata rilasciata; 13) «procedura», mezzo tecnico automatizzato per svolgere un’azione relativa ad un conto o a un’unità contenuta nel registro; 14) «operazione», procedura comprendente il trasferimento di una quota o di un’unità di Kyoto da un conto ad un altro conto; 15) «restituzione», la contabilizzazione di una quota o di un’unità di Kyoto da parte di un gestore o di un operatore aereo a fronte delle emissioni verificate del proprio impianto o aeromobile; 16) «cancellazione», l’eliminazione definitiva di un’unità di Kyoto da parte di chi la detiene senza contabilizzarla a fronte delle emissioni verificate; 17) «soppressione», l’eliminazione definitiva di una quota da parte di chi la detiene senza contabilizzarla a fronte delle emissioni verificate; 18) «ritiro», la contabilizzazione di un’unità di Kyoto da parte di una parte del protocollo di Kyoto a fronte delle emissioni comunicate dalla parte in questione; 19) «riciclaggio», la definizione di cui all’, paragrafo 2, della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13); 20) «reato grave», la definizione di cui all’, paragrafo 5, della direttiva 2005/60/CE; 21) «finanziamento del terrorismo», la definizione di cui all’, paragrafo 4, della direttiva 2005/60/CE; 22) «amministratore del registro», l’amministratore del registro dell’Unione o di ogni altro registro nell’ambito del protocollo di Kyoto; 23) «amministratore nazionale», il soggetto responsabile di gestire, per conto di uno Stato membro, una serie di conti degli utilizzatori che rientrano nella giurisdizione di uno Stato membro depositati nel registro dell’Unione, designato a norma dell’; 24) «amministratore di un conto», l’amministratore designato per un tipo di conto particolare di cui all’allegato I, tabella I-I, terza colonna.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2010:920:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo