Art. 20

Nomina e approvazione dei rappresentanti autorizzati e dei rappresentanti autorizzati supplementari

In vigore dal 7 ott 2010
Nomina e approvazione dei rappresentanti autorizzati e dei rappresentanti autorizzati supplementari 1.   Al momento della domanda di apertura di un conto, la persona che presenta la domanda nomina almeno due rappresentanti autorizzati e può nominare anche dei rappresentanti autorizzati supplementari se l’amministratore del conto lo consente. 2.   Quando nomina un rappresentante autorizzato o un rappresentante autorizzato supplementare, la persona che chiede l’apertura del conto fornisce le informazioni richieste dall’amministratore. Tali informazioni comprendono almeno i documenti e le informazioni identificative della persona nominata di cui all’allegato IX. 3.   Entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni complete richieste a norma del paragrafo 2, l’amministratore nazionale approva un rappresentante autorizzato o un rappresentante autorizzato supplementare oppure informa la persona che chiede l’apertura del conto che l’approvazione è rifiutata. Se la valutazione della persona proposta per la nomina richiede più tempo, l’amministratore può prolungare una volta la procedura di valutazione di altri 20 giorni lavorativi al massimo e notifica la proroga alla persona che chiede l’apertura del conto. 4.   Se l’amministratore nazionale rifiuta di approvare il rappresentante autorizzato o il rappresentante autorizzato supplementare, la persona che chiede l’apertura del conto può contestare tale rifiuto rivolgendosi all’autorità competente o all’autorità responsabile a norma del diritto nazionale, la quale ordina all’amministratore nazionale di dare la propria approvazione oppure conferma il rifiuto emanando una decisione motivata. Tra i motivi che giustificano il rifiuto dell’approvazione vi può essere il fatto che la persona nominata come rappresentante autorizzato o rappresentante autorizzato supplementare è indagata per frode riguardo alle quote o alle unità di Kyoto, riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altri reati gravi nell’ambito dei quali il conto può essere strumentale, o qualsiasi altro motivo previsto dal diritto nazionale. 5.   Il rappresentante autorizzato del conto centrale di compensazione dell’ETS funge da rappresentante autorizzato dell’amministratore centrale. Il rappresentante autorizzato di ciascun conto nazionale di deposito delle quote funge da rappresentante autorizzato dell’amministratore nazionale per lo Stato membro che detiene il conto nazionale di deposito delle quote.
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