Art. 21
Aggiornamento delle informazioni sui conti e sui rappresentanti autorizzati
In vigore dal 7 ott 2010
Aggiornamento delle informazioni sui conti e sui rappresentanti autorizzati
1. Tutti i titolari dei conti comunicano all’amministratore del conto, entro 10 giorni lavorativi, qualsiasi modifica delle informazioni presentate per l’apertura del conto e per la nomina di un rappresentante autorizzato o di un rappresentante autorizzato supplementare. Gli operatori aerei comunicano all’amministratore del proprio conto, entro 10 giorni lavorativi, l’avvenuta fusione tra due o più operatori aerei o l’avvenuta scissione in due o più operatori. Se, al momento dell’apertura del conto o della nomina di un rappresentante autorizzato o di un rappresentante autorizzato supplementare, al titolare del conto era stato chiesto di fornire documenti giustificativi per una determinata informazione, anche la notifica delle modifiche è accompagnata dalle prove necessarie. Entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della suddetta notifica e dei documenti giustificativi che la corredano, l’amministratore del conto aggiorna le informazioni sul titolare del conto o si rifiuta di aggiornarle e ne informa il titolare del conto. È possibile contestare il rifiuto presso l’autorità competente o l’autorità responsabile a norma del diritto nazionale, conformemente all’, paragrafo 4, all’, paragrafo 4, o all’, paragrafo 4.
2. Il titolare di un conto di deposito personale, di un conto di deposito della piattaforma di scambio, di un conto del responsabile della verifica o di un conto di deposito dell’operatore aereo non può vendere o cedere la proprietà del proprio conto ad un’altra persona. Il titolare di un conto di deposito del gestore può vendere o cedere il proprio conto di deposito del gestore solo con l’impianto connesso a tale conto.
3. Un rappresentante autorizzato o un rappresentante autorizzato supplementare non può trasferire il proprio stato di rappresentante ad altre persone.
4. Il titolare di un conto può notificare la revoca dei rappresentanti autorizzati a condizione che ne rimangano almeno due. Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della suddetta notifica l’amministratore responsabile cancella il rappresentante autorizzato.
5. Il titolare di un conto può nominare nuovi rappresentanti autorizzati o rappresentanti autorizzati supplementari secondo la procedura di cui all’.
6. Se lo Stato membro di riferimento di un operatore aereo cambia secondo la procedura di cui all’articolo 18 bis della direttiva 2003/87/CE o a seguito di un allargamento dell’Unione europea, l’amministratore centrale aggiorna i dati relativi all’amministratore nazionale del corrispondente conto di deposito dell’operatore aereo. Quando cambia l’amministratore di un conto di deposito dell’operatore aereo, il nuovo amministratore può chiedere all’operatore aereo di presentare le informazioni sull’apertura del conto richieste dal nuovo amministratore a norma dell’ e le informazioni richieste dal nuovo amministratore sui rappresentanti autorizzati a norma dell’.
7. Ad esclusione della deroga di cui al paragrafo 6, il responsabile dello Stato membro incaricato di gestire il conto non può cambiare.
Storico versioni
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