Art. 16

Apertura dei conti di deposito dell’operatore aereo nel registro dell’Unione

In vigore dal 7 ott 2010
Apertura dei conti di deposito dell’operatore aereo nel registro dell’Unione 1.   Entro 20 giorni lavorativi dall’approvazione del piano di monitoraggio di un operatore aereo, o comunque entro il 1o gennaio 2012 se successivo, l’autorità competente fornisce all’amministratore nazionale le informazioni di cui all’allegato VII, e l’operatore aereo chiede all’amministratore nazionale di aprire un conto di deposito dell’operatore aereo nel registro dell’Unione. Ogni operatore aereo dispone di un conto di deposito dell’operatore aereo. 2.   Su decisione dell’autorità competente, le informazioni di cui al paragrafo 1 possono anche essere fornite dall’operatore aereo all’amministratore nazionale entro la scadenza fissata al paragrafo 1. 3.   Entro 40 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 1 e dopo aver approvato il numero richiesto di rappresentanti autorizzati a norma dell’, l’amministratore nazionale apre, per ciascun operatore aereo, un conto di deposito dell’operatore aereo separato nel registro dell’Unione.
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Apertura dei conti di deposito dell’operatore aereo nel registro dell’Unione (Art. 16 Regolamento (UE) 2010/920) — Testo vigente | Portale Normativo