Art. 15
Apertura dei conti di deposito del gestore nel registro dell’Unione
In vigore dal 7 ott 2010
Apertura dei conti di deposito del gestore nel registro dell’Unione
1. Entro 20 giorni lavorativi dall’entrata in vigore dell’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra per l’esercizio di un nuovo impianto, l’autorità competente che rilascia l’autorizzazione fornisce all’amministratore nazionale del proprio Stato membro le informazioni di cui all’allegato VII, e il gestore chiede all’amministratore nazionale di aprire un conto di deposito del gestore nel registro dell’Unione.
2. Su decisione dell’autorità competente, le informazioni di cui al paragrafo 1 possono anche essere fornite dal gestore all’amministratore nazionale entro la scadenza fissata al paragrafo 1.
3. Entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 1 e dopo aver approvato il numero richiesto di rappresentanti autorizzati a norma dell’, l’amministratore nazionale apre, per ciascun impianto, un conto di deposito del gestore separato nel registro dell’Unione.
Storico versioni
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