Art. 14
Apertura dei conti di deposito delle piattaforme di scambio nel registro dell’Unione
In vigore dal 7 ott 2010
Apertura dei conti di deposito delle piattaforme di scambio nel registro dell’Unione
1. Le piattaforme di scambio possono presentare domanda per l’apertura di un conto di deposito della piattaforma di scambio nel registro dell’Unione. La domanda è presentata all’amministratore nazionale di uno Stato membro che autorizza l’apertura del conto in questione. La persona che chiede l’apertura del conto fornisce le informazioni richieste dall’amministratore nazionale, che comprendono almeno quelle indicate negli allegati IV e V.
2. Le piattaforme di scambio devono soddisfare i requisiti tecnici descritti nelle specifiche tecniche e per lo scambio dei dati di cui all’. Lo Stato membro dell’amministratore nazionale può imporre che le persone dell’UE che chiedono l’apertura del conto abbiano la residenza permanente o siano registrate nello Stato membro dell’amministratore nazionale che amministra il conto.
3. Entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni complete richieste a norma dei paragrafi 1 e 2 e dopo aver approvato il numero richiesto di rappresentanti autorizzati a norma dell’, l’amministratore nazionale apre il conto di deposito della piattaforma di scambio nel registro dell’Unione o informa la persona che chiede l’apertura del conto del rifiuto ad aprire il conto.
4. Se l’amministratore nazionale si rifiuta di aprire il conto, la persona che ne chiede l’apertura può contestare tale rifiuto rivolgendosi all’autorità competente o all’autorità responsabile a norma del diritto nazionale, la quale ordina all’amministratore nazionale di aprire il conto oppure conferma il rifiuto emanando una decisione motivata. Tra i motivi che giustificano il rifiuto ad aprire un conto vi può essere il fatto che la persona che chiede l’apertura del conto è indagata per frode riguardo alle quote o alle unità di Kyoto, riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altri reati gravi nell’ambito dei quali il conto può essere strumentale, o qualsiasi altro motivo previsto dal diritto nazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2010:920:oj#art-14