Art. 13

Apertura dei conti di deposito personali nel registro dell’Unione

In vigore dal 7 ott 2010
Apertura dei conti di deposito personali nel registro dell’Unione 1.   La richiesta di apertura di un conto di deposito personale nel registro dell’Unione è presentata all’amministratore nazionale dello Stato membro. La persona che chiede l’apertura del conto fornisce le informazioni richieste dall’amministratore nazionale, che comprendono almeno quelle indicate nell’allegato IV. 2.   Lo Stato membro dell’amministratore nazionale può imporre che le persone dell’UE che chiedono l’apertura del conto abbiano la residenza permanente o siano registrate nello Stato membro dell’amministratore nazionale che amministra il conto. 3.   Entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni complete richieste a norma dei paragrafi 1 e 2 e dopo aver approvato il numero richiesto di rappresentanti autorizzati a norma dell’, l’amministratore nazionale apre il conto di deposito personale nel registro dell’Unione o informa la persona che chiede l’apertura del conto del rifiuto ad aprire il conto. 4.   Se l’amministratore nazionale rifiuta di aprire il conto, la persona che ne chiede l’apertura può contestare tale rifiuto rivolgendosi all’autorità competente o all’autorità responsabile a norma del diritto nazionale, la quale ordina all’amministratore nazionale di aprire il conto oppure conferma il rifiuto emanando una decisione motivata. Tra i motivi che giustificano il rifiuto ad aprire un conto vi può essere il fatto che la persona che chiede l’apertura del conto è indagata per frode riguardo alle quote o alle unità di Kyoto, riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altri reati gravi nell’ambito dei quali il conto può essere strumentale, o qualsiasi altro motivo previsto dal diritto nazionale.
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