Art. 17

Apertura dei conti del responsabile della verifica nel registro dell’Unione

In vigore dal 7 ott 2010
Apertura dei conti del responsabile della verifica nel registro dell’Unione 1.   La richiesta di apertura di un conto del responsabile della verifica nel registro dell’Unione è presentata all’amministratore nazionale. La persona che chiede l’apertura del conto fornisce le informazioni richieste dall’amministratore nazionale, che comprendono almeno quelle indicate negli allegati IV e V. 2.   Entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento di tutte le informazioni di cui al paragrafo 1 e dopo aver approvato il numero richiesto di rappresentanti autorizzati a norma dell’, l’amministratore nazionale apre un conto del responsabile della verifica nel registro dell’Unione.
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