Art. 23

Chiusura dei conti di deposito dei gestori

In vigore dal 7 ott 2010
Chiusura dei conti di deposito dei gestori 1.   L’autorità competente informa l’amministratore nazionale, entro 10 giorni lavorativi, della revoca o della restituzione di un’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra rilasciata a un impianto, che in tal modo cessa di essere coperto dall’autorizzazione. L’autorità competente informa inoltre l’amministratore nazionale, entro 10 giorni lavorativi, se viene a conoscenza del fatto che un impianto ha chiuso senza darne comunicazione all’autorità competente. Entro 10 giorni dal ricevimento della notifica da parte dell’autorità competente, l’amministratore nazionale inserisce nel registro dell’Unione la data di scadenza dell’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra. Se alla chiusura di un impianto l’autorizzazione non è scaduta, la data di chiusura comunicata dall’autorità competente è registrata come data di scadenza dell’autorizzazione. 2.   L’amministratore nazionale può chiudere i conti di deposito dei gestori entro il 30 giugno dell’anno successivo all’anno di scadenza dell’autorizzazione se l’impianto interessato ha restituito un quantitativo di quote e di unità di Kyoto almeno pari alle sue emissioni verificate.
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Chiusura dei conti di deposito dei gestori (Art. 23 Regolamento (UE) 2010/920) — Testo vigente | Portale Normativo