Art. 24
Chiusura dei conti di deposito degli operatori aerei
In vigore dal 7 ott 2010
Chiusura dei conti di deposito degli operatori aerei
I conti di deposito degli operatori aerei possono essere chiusi dall’amministratore nazionale solo su istruzione dell’autorità competente, qualora questa sia venuta a conoscenza, tramite comunicazione del titolare del conto o in base ad altre prove, del fatto che l’operatore aereo si è fuso con un altro operatore aereo o che ha cessato definitivamente le attività di cui all’allegato I della direttiva 2003/87/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2010:920:oj#art-24