Art. 24

Chiusura dei conti di deposito degli operatori aerei

In vigore dal 7 ott 2010
Chiusura dei conti di deposito degli operatori aerei I conti di deposito degli operatori aerei possono essere chiusi dall’amministratore nazionale solo su istruzione dell’autorità competente, qualora questa sia venuta a conoscenza, tramite comunicazione del titolare del conto o in base ad altre prove, del fatto che l’operatore aereo si è fuso con un altro operatore aereo o che ha cessato definitivamente le attività di cui all’allegato I della direttiva 2003/87/CE.
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