Art. 26
Saldo positivo sui conti in fase di chiusura
In vigore dal 7 ott 2010
Saldo positivo sui conti in fase di chiusura
1. Se un conto che l’amministratore deve chiudere a norma degli articoli da 22 a 25 e dell’ presenta un saldo positivo in termini di quote o di unità di Kyoto, l’amministratore chiede dapprima al titolare del conto di indicare un altro conto amministrato dallo stesso amministratore al quale trasferire tali quote o unità di Kyoto. Se entro 40 giorni lavorativi il titolare del conto non risponde alla richiesta dell’amministratore, quest’ultimo può trasferire le quote sul proprio conto nazionale di deposito delle quote contenuto nel registro dell’Unione e le unità di Kyoto su un conto di deposito della parte di Kyoto contenuto nel proprio registro PK.
2. Se un conto al quale è stato sospeso l’accesso a norma dell’, paragrafo 3, presenta un saldo positivo di quote o di unità di Kyoto, nelle istruzioni che l’autorità competente fornisce ai sensi dell’, paragrafo 1, essa può chiedere che le quote siano immediatamente spostate sul pertinente conto nazionale di deposito delle quote e che le unità di Kyoto siano immediatamente spostate sul pertinente conto di deposito della parte di Kyoto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2010:920:oj#art-26