Art. 28
Chiusura dei conti e cancellazione del rappresentante autorizzato su iniziativa dell’amministratore
In vigore dal 7 ott 2010
Chiusura dei conti e cancellazione del rappresentante autorizzato su iniziativa dell’amministratore
1. Se la situazione che ha dato origine alla sospensione dell’accesso ai conti a norma dell’ non si risolve entro un lasso di tempo ragionevole nonostante ripetute notifiche, l’autorità competente può dare istruzione all’amministratore nazionale di chiudere i conti di deposito personali o i conti di deposito della piattaforma di scambio a cui è sospeso l’accesso.
2. Se un conto di deposito personale presenta un saldo pari a zero e per un anno non vi sono state registrate operazioni, l’amministratore nazionale può comunicare al titolare del conto che il conto di deposito personale sarà chiuso entro 40 giorni lavorativi, a meno che il titolare del conto non faccia pervenire all’amministratore nazionale, entro lo stesso periodo, una domanda finalizzata a mantenere il conto di deposito personale. Se all’amministratore nazionale non perviene una richiesta in tal senso da parte del titolare del conto, l’amministratore nazionale può procedere alla chiusura.
3. L’amministratore nazionale chiude un conto di deposito del gestore se l’autorità competente gli dà istruzioni in tal senso in assenza di prospettive ragionevoli di restituzione di altre quote da parte del gestore dell’impianto.
4. L’amministratore nazionale può cancellare un rappresentante autorizzato o un rappresentante autorizzato supplementare se ritiene che l’approvazione dei suddetti rappresentanti avrebbe dovuto essere respinta a norma dell’, paragrafo 3, ed in particolare se scopre che i documenti e le informazioni relative all’identità dei rappresentanti forniti in fase di nomina erano fraudolenti o errati.
5. Il titolare del conto può contestare, entro 30 giorni di calendario, la chiusura del proprio conto a norma del paragrafo 1 o la cancellazione del rappresentante autorizzato o del rappresentante autorizzato supplementare a norma del paragrafo 4 presso l’autorità competente o l’autorità responsabile a norma del diritto nazionale, la quale ordina all’amministratore nazionale di ripristinare il conto o il rappresentante autorizzato o il rappresentante autorizzato supplementare o conferma la chiusura o la cancellazione emanando una decisione motivata.
Storico versioni
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