Art. 30

Blocco dei conti per la mancata comunicazione delle emissioni verificate

In vigore dal 7 ott 2010
Blocco dei conti per la mancata comunicazione delle emissioni verificate 1.   Se, al 1o aprile di ogni anno, nel registro dell’Unione non sono state iscritte le emissioni verificate annue di un impianto o di un operatore aereo per l’anno precedente, il registro dell’Unione pone il corrispondente conto di deposito del gestore o conto di deposito dell’operatore aereo in stato di blocco. 2.   Quando tutte le emissioni verificate mancanti di un impianto o di un operatore aereo per l’anno interessato sono state iscritte nel registro dell’Unione, quest’ultimo modifica lo stato del conto in «aperto».
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