Art. 31

Calcolo del valore relativo allo stato di adempimento

In vigore dal 7 ott 2010
Calcolo del valore relativo allo stato di adempimento 1.   Il 1o maggio di ogni anno il registro dell’Unione determina il valore relativo allo stato di adempimento per l’anno precedente di ogni impianto e operatore aereo che dispone di un conto di deposito del gestore o dell’operatore aereo aperto o bloccato, calcolando la somma di tutte le quote, le CER e le ERU restituite per il periodo in corso meno la somma di tutte le emissioni verificate nel periodo in corso fino all’anno in corso compreso, più un fattore di correzione. 2.   Il fattore di correzione di cui al paragrafo 1 è pari a zero se il valore relativo allo stato di adempimento dell’ultimo anno del periodo precedente era superiore a zero, mentre è uguale al valore relativo allo stato di adempimento dell’ultimo anno del periodo precedente se quest’ultimo è inferiore o uguale a zero. 3.   Per ciascun anno il registro dell’Unione iscrive il valore relativo allo stato di adempimento di ogni impianto e ogni operatore aereo.
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