Art. 32

Conti di deposito inattivi degli operatori aerei

In vigore dal 7 ott 2010
Conti di deposito inattivi degli operatori aerei 1.   Se, entro la scadenza fissata all’, paragrafo 2 bis, della direttiva 2003/87/CE per la restituzione delle quote, per un operatore aereo nel registro dell’Unione è inserito un valore delle emissioni verificate pari a 0 per l’anno precedente a norma dell’, il registro dell’Unione pone il corrispondente conto di deposito dell’operatore aereo in stato «disattivo». 2.   Se il valore relativo alle emissioni verificate per l’anno precedente all’anno in corso è diverso da 0 il registro dell’Unione pone il conto in stato «aperto».
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