Art. 29
Dati sulle emissioni verificate per un impianto o un operatore aereo
In vigore dal 7 ott 2010
Dati sulle emissioni verificate per un impianto o un operatore aereo
1. Prima di presentare al registro dell’Unione i dati annui sulle emissioni, ciascun gestore e operatore aereo sceglie un responsabile della verifica tra quelli registrati presso l’amministratore nazionale che amministra il proprio conto. Se un gestore o un operatore aereo è anche responsabile della verifica non può scegliersi come responsabile della verifica.
2. L’amministratore nazionale inserisce i dati relativi alle emissioni per l’anno compreso tra il 1o gennaio e il 31 marzo dell’anno successivo. I dati sulle emissioni di un impianto relative ad un determinato anno possono essere inseriti anche nel corso di quell’anno se l’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra dell’impianto è già scaduta. L’autorità competente può decidere che il titolare del conto o il responsabile della verifica (comprese le autorità competenti che fungono da responsabili della verifica) sia incaricato di inserire i dati sulle emissioni al posto dell’amministratore nazionale entro la scadenza indicata in precedenza.
3. I dati sulle emissioni annue devono essere presentati nel formato istituito all’allegato X.
4. Il responsabile della verifica approva le emissioni verificate dopo aver verificato, a norma dell’, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, le comunicazioni del gestore sulle emissioni prodotte da un impianto nel corso di un anno precedente o le comunicazioni dell’operatore aereo sulle emissioni prodotte da tutte le attività di trasporto aereo svolte in un anno precedente.
5. L’amministratore nazionale indica come verificate, nel registro dell’Unione, le emissioni approvate ai sensi del paragrafo 4. L’autorità competente può stabilire che il responsabile della verifica sia incaricato di indicare come verificate le emissioni nel registro dell’Unione al posto dell’amministratore nazionale.
6. L’autorità competente può dare istruzione all’amministratore nazionale di correggere le emissioni verificate annue di un impianto o di un operatore aereo al fine di garantire la conformità con i requisiti dettagliati istituiti dagli Stati membri a norma dell’allegato V della direttiva 2003/87/CE, introducendo nei dati del registro dell’Unione le emissioni verificate o stimate corrette per l’impianto o l’operatore aereo interessato per quell’anno.
7. Se, al 1o maggio di ogni anno, nel registro dell’Unione non sono stati iscritti valori sulle emissioni verificate di un impianto o di un operatore aereo per un anno precedente o se tali valori sono risultati errati, l’eventuale stima sostitutiva del valore riguardante le emissioni iscritta nel registro dell’Unione è calcolata con la massima precisione possibile in base ai requisiti dettagliati istituiti dallo Stato membro a norma dell’allegato V della direttiva 2003/87/CE.
Storico versioni
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