Art. 27

Sospensione dell’accesso ai conti

In vigore dal 7 ott 2010
Sospensione dell’accesso ai conti 1.   Un amministratore può sospendere l’accesso di un rappresentante autorizzato o di un rappresentante autorizzato supplementare a qualsiasi conto contenuto nel proprio registro o alle procedure alle quali il rappresentante autorizzato avrebbe accesso se sa o se ha ragionevoli motivi per ritenere che il rappresentante autorizzato: a) ha tentato di avere accesso a conti o a procedure ai quali non è autorizzato ad accedere; b) ha ripetutamente tentato di accedere a un conto o ad una procedura utilizzando un nome utente e una password errati; o c) ha tentato o sta tentando di minare la sicurezza del registro o del sistema dei registri. 2.   L’amministratore può sospendere l’accesso ad un determinato conto a tutti i rappresentanti autorizzati o i rappresentanti autorizzati supplementari quando sussiste una delle seguenti condizioni: a) il titolare del conto è deceduto senza che sia stato nominato un successore legale oppure ha cessato di esistere come persona giuridica; b) il titolare del conto non ha proceduto al pagamento delle tariffe; c) il titolare del conto ha violato i termini e le condizioni applicabili al conto; d) il titolare del conto non ha accettato le modifiche ai termini e alle condizioni fissate dall’amministratore nazionale o dall’amministratore centrale; e) il titolare del conto non ha fornito giustificativi riguardanti le modifiche alle informazioni sul conto o riguardanti nuovi obblighi relativi alle informazioni sul conto; f) il titolare del conto non ha mantenuto il numero minimo richiesto di rappresentanti autorizzati per il conto; g) il titolare del conto non ha garantito la conformità all’obbligo, fissato dallo Stato membro, di residenza permanente di un rappresentante autorizzato nello Stato membro dell’amministratore del conto; h) il titolare del conto non ha garantito la conformità all’obbligo, fissato dallo Stato membro, di residenza permanente o di registrazione del titolare del conto nello Stato membro dell’amministratore del conto. 3.   L’amministratore nazionale può sospendere l’accesso ad un conto di deposito personale o ad un conto di deposito della piattaforma di scambio se ritiene che l’apertura di detto conto avrebbe dovuto essere respinta a norma dell’, paragrafo 3, o dell’, paragrafo 3. 4.   L’amministratore del conto revoca immediatamente la sospensione non appena si risolve la situazione che ha dato origine alla sospensione. 5.   Il titolare del conto può contestare, entro 30 giorni di calendario, la sospensione dell’accesso di cui ai paragrafi 1 e 3 presso l’autorità competente o l’autorità responsabile a norma del diritto nazionale, la quale ordina all’amministratore nazionale di ripristinare l’accesso o conferma la sospensione emanando una decisione motivata. 6.   L’autorità competente o, nel caso di conti depositati nel registro dell’Unione, l’amministratore centrale può anche ordinare all’amministratore di procedere a una sospensione. 7.   In caso di sospensione dell’accesso a un conto di deposito della piattaforma di scambio, l’amministratore sospende anche l’accesso ai conti degli utilizzatori accessibili alla piattaforma di scambio a norma dell’, paragrafo 3. In caso di sospensione dell’accesso dei rappresentanti autorizzati e dei rappresentanti autorizzati supplementari a un conto di deposito della piattaforma di scambio, l’amministratore sospende anche l’accesso ai conti degli utilizzatori accessibili alla piattaforma di scambio a norma dell’, paragrafo 3. 8.   Quando il titolare di un conto di deposito del gestore o di un conto di deposito dell’operatore aereo è impossibilitato a restituire le quote e le unità nei 10 giorni lavorativi precedenti la scadenza prevista per la restituzione di cui all’, paragrafi 2 bis e 3, della direttiva 2003/87/CE a causa di una sospensione a norma dei paragrafi 1 e 2, l’amministratore nazionale restituisce, su richiesta del titolare del conto e previa presentazione dei dati identificativi del rappresentante autorizzato debitamente comprovati, il numero di quote, di ERU e di CER indicato dal titolare del conto.
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