Art. 25

Chiusura dei conti dei responsabili della verifica

In vigore dal 7 ott 2010
Chiusura dei conti dei responsabili della verifica 1.   L’amministratore nazionale chiude il conto del responsabile della verifica entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento di una domanda in tal senso del responsabile medesimo. 2.   L’autorità competente può anche ordinare all’amministratore nazionale di chiudere un conto del responsabile della verifica se è soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) l’accreditamento del responsabile della verifica è scaduto o è stato ritirato; b) il responsabile della verifica ha cessato l’attività.
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