Art. 22
Chiusura dei conti delle parti di Kyoto, dei conti di gestione, dei conti di deposito personali e dei conti di deposito delle piattaforme di scambio
In vigore dal 7 ott 2010
Chiusura dei conti delle parti di Kyoto, dei conti di gestione, dei conti di deposito personali e dei conti di deposito delle piattaforme di scambio
Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento di una richiesta, da parte del titolare del conto, di chiudere un conto della parte di Kyoto contenuto nel registro dell’Unione, un conto di gestione, un conto di deposito personale o un conto di deposito della piattaforma di scambio, l’amministratore chiude il conto interessato.
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