Art. 4

Catalogo delle operazioni dell’Unione europea

In vigore dal 7 ott 2010
Catalogo delle operazioni dell’Unione europea 1.   Al fine di adempiere agli obblighi, a norma dell’ della direttiva 2003/87/CE, di mantenere un catalogo indipendente delle operazioni che registri e verifichi il rilascio, il trasferimento e la cancellazione delle quote di emissioni, la Commissione istituisce un catalogo delle operazioni dell’Unione europea («EUTL») sotto forma di banca dati elettronica standardizzata. L’EUTL serve anche per registrare tutte le informazioni riguardanti i depositi e i trasferimenti di unità di Kyoto rese disponibili a norma dell’, paragrafo 2, della decisione n. 280/2004/CE. 2.   L’amministratore centrale provvede alla gestione e alla tenuta dell’EUTL in conformità del disposto del presente regolamento. 3.   L’EUTL deve essere in grado di verificare e registrare tutte le procedure di cui all’, paragrafo 2, ed è conforme alle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati per i sistemi dei registri nell’ambito del protocollo di Kyoto, elaborate in conformità della decisione 12/CMP.1 e ai requisiti in materia di hardware, reti e software indicati nelle specifiche tecniche e per lo scambio dei dati di cui all’. 4.   L’EUTL deve essere in grado di registrare tutte le procedure di cui ai capi da IV a VI.
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