Art. 51

Annullamento delle operazioni avviate per errore e completate

In vigore dal 7 ott 2010
Annullamento delle operazioni avviate per errore e completate 1.   Se il titolare di un conto o l’amministratore di un registro che opera per conto del titolare del conto avvia erroneamente o involontariamente un’operazione di cui al paragrafo 2, il titolare del conto può proporre all’amministratore del proprio conto di procedere all’annullamento dell’operazione presentando una domanda scritta. La domanda deve essere firmata dal rappresentante o dai rappresentanti autorizzati del titolare del conto ai quali è consentito avviare il tipo di operazione da annullare e inviata entro cinque giorni lavorativi dal completamento dell’operazione. La domanda deve contenere una dichiarazione attestante che l’operazione è stata avviata erroneamente o involontariamente. 2.   I titolari dei conti possono proporre l’annullamento delle seguenti operazioni: a) assegnazione di quote del capo III; b) assegnazione di quote del capo II; c) restituzione di quote; d) restituzione di CER e di ERU; e) soppressione di quote; f) cancellazione di unità di Kyoto. 3.   Se l’amministratore del conto stabilisce che la richiesta soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1 e accoglie la richiesta, può proporre l’annullamento dell’operazione nel registro dell’Unione. 4.   Il registro dell’Unione accoglie la proposta di annullamento, blocca le unità da trasferire con l’annullamento e inoltra la proposta all’amministratore centrale se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l’operazione da annullare non deve essere stata completata più di 30 giorni lavorativi prima della proposta dell’amministratore del conto di cui al paragrafo 3; b) nessun impianto risulta non conforme per un anno precedente a causa dell’annullamento dell’operazione; c) il conto di destinazione dell’operazione da annullare detiene ancora la quantità di unità del tipo interessato dall’operazione da annullare; d) l’operazione da annullare non è stata ancora seguita da una deduzione di cui all’ dalla quantità minima depositata dopo un trasferimento contabile effettuato sulla base dell’operazione da annullare; e) l’assegnazione delle quote del capo III da annullare è stata effettuata dopo la data di scadenza dell’autorizzazione dell’impianto. 5.   L’amministratore centrale accoglie la proposta entro 10 giorni lavorativi. Se l’operazione da annullare interessa trasferimenti di unità di Kyoto da un registro PK ad un altro registro PK, l’amministratore centrale può dare la propria approvazione solo se l’amministratore dell’ITL accetta di annullare l’operazione nell’ITL. 6.   Il registro dell’Unione può completare l’annullamento con diverse unità dello stesso tipo detenute nel conto di destinazione dell’operazione che è annullata.
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Annullamento delle operazioni avviate per errore e completate (Art. 51 Regolamento (UE) 2010/920) — Testo vigente | Portale Normativo