Art. 53

Quantità di transito e conto di deposito di transito

In vigore dal 7 ott 2010
Quantità di transito e conto di deposito di transito 1.   L’EUTL registra una quantità di transito per ogni Stato membro senza registro PK. 2.   L’EUTL aggiunge un quantitativo alla quantità di transito dopo il trasferimento di quote del capo III da un conto dell’utilizzatore amministrato da uno Stato membro senza registro PK ad un conto dell’utilizzatore amministrato da un altro Stato membro e il quantitativo aggiunto è pari alla quantità di quote del capo III trasferite. 3.   L’EUTL sottrae un quantitativo dalla quantità di transito dopo il trasferimento di quote del capo III da un conto dell’utilizzatore amministrato da uno Stato membro ad un conto dell’utilizzatore amministratore da uno Stato membro senza registro PK e il quantitativo sottratto è pari alla quantità di quote del capo III trasferite. 4.   L’EUTL non autorizza alcun trasferimento di quote del capo III a partire da conti amministrati da uno Stato membro senza registro PK che faccia aumentare la quantità di transito al di sopra del quantitativo di unità di Kyoto detenuto nel conto di deposito di transito per lo Stato membro interessato. 5.   Fino al 1o luglio 2013 o al completamento della procedura di compensazione di cui all’, se successivo, l’EUTL non autorizza alcun trasferimento di unità di Kyoto a partire dal conto di deposito di transito di un determinato Stato membro senza registro PK che faccia diminuire le quantità detenute nel conto di deposito di transito per lo Stato membro interessato al di sotto della quantità di transito. 6.   Dopo il 1o luglio 2013 o al completamento della procedura di compensazione di cui all’, se successivo, l’amministratore centrale riporta la quantità di transito a zero e svuota il conto di deposito di transito procedendo ai trasferimenti indicati di seguito nel seguente ordine di priorità: a) trasferimenti in conformità con l’, paragrafo 2; b) trasferimenti verso il conto di deposito delle AAU dell’ETS dello Stato membro che ha utilizzato il conto di transito fino alla quantità necessaria a garantire il riporto di tutte le quote del capo III a norma dell’; c) trasferimenti verso il conto di deposito della parte di Kyoto dell’Unione europea fino al quantitativo dei precedenti trasferimenti da tale conto verso il conto di deposito di transito; d) trasferimenti verso il conto di deposito della parte di Kyoto dello Stato membro che ha utilizzato il conto di deposito di transito.
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