Art. 56

Compensazione dei trasferimenti di quote

In vigore dal 7 ott 2010
Compensazione dei trasferimenti di quote 1.   Per garantire che ai trasferimenti di quote del capo III tra conti amministrati da amministratori nazionali di diversi Stati membri faccia seguito il trasferimento di un quantitativo equivalente di unità di Kyoto tra registri PK, al termine del periodo 2008-2012 si applicano i paragrafi da 2 a 4. 2.   Il primo giorno lavorativo successivo al 1o giugno 2013, o il giorno successivo al completamento di tutte le modifiche alle quantità minime depositate apportate per diminuire il numero di quote di cui all’, paragrafo 3, lettera a), se successivo, l’amministratore centrale calcola un valore di compensazione per ciascuno Stato membro e ne informa l’amministratore nazionale. 3.   Per gli Stati membri che dispongono di un registro PK il valore di compensazione è pari: a) alla quantità minima depositata al 1o giugno; meno b) il quantitativo totale di quote del capo III restituite dai gestori e amministrate dall’amministratore nazionale dello Stato membro per il periodo 2008-2012. 4.   Per gli Stati membri senza registro PK il valore di compensazione è pari alla quantità di transito calcolata a norma dell’ al 1o giugno 2013. 5.   Entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al paragrafo 2, ciascun amministratore del registro PK il cui Stato membro ha un valore di compensazione positivo trasferisce sul conto centrale di compensazione ETS del registro dell’Unione un quantitativo di AAU corrispondente al valore di compensazione. Per gli Stati membri senza registro PK, l’amministratore centrale provvede a effettuare tale trasferimento dal conto di deposito di transito per lo Stato membro senza registro PK. 6.   Entro cinque giorni lavorativi dal completamento dei trasferimenti di cui al paragrafo 5, l’amministratore centrale trasferisce dal conto centrale di compensazione ETS nel registro dell’Unione a un conto di deposito della parte di Kyoto nel registro PK di ciascuno Stato membro per il quale il valore di compensazione è negativo un quantitativo di AAU pari ad un importo positivo corrispondente al valore di compensazione. Per gli Stati membri senza registro PK tale quantitativo è trasferito sul conto di deposito di transito.
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