Art. 54

Accantonamento di AAU a fronte della restituzione di quote del capo III da parte di operatori aerei

In vigore dal 7 ott 2010
Accantonamento di AAU a fronte della restituzione di quote del capo III da parte di operatori aerei 1.   Entro il 5 maggio 2013 e successivamente ogni anno, gli amministratori del registro PK degli Stati membri che dispongono di un registro PK trasferiscono sul conto degli accantonamenti delle restituzioni per il trasporto aereo contenuto nel registro dell’Unione un quantitativo di AAU pari al quantitativo di quote del capo III restituito per il periodo in corso dagli operatori aerei, a norma dell’, tra il 1o maggio dell’anno precedente e il 30 aprile dell’anno in corso. 2.   Entro il 1o luglio 2013 o al completamento della procedura di compensazione di cui all’, se successivo, l’amministratore centrale trasferisce dal conto di deposito di transito di un determinato Stato membro senza registro PK al conto degli accantonamenti delle restituzioni per il trasporto aereo contenuto nel registro dell’Unione un quantitativo di unità di Kyoto pari: a) al quantitativo totale di quote del capo III restituito dai conti di deposito dell’operatore aereo amministrati dallo Stato membro interessato senza registro PK o, se inferiore; b) al quantitativo totale di unità detenute sul conto di transito.
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