Art. 52

Quantità minima depositata nel conto di deposito delle AAU dell’ETS

In vigore dal 7 ott 2010
Quantità minima depositata nel conto di deposito delle AAU dell’ETS 1.   L’EUTL registra una quantità minima depositata per ciascuno Stato membro. Per gli Stati membri che dispongono di un registro PK, l’EUTL impedisce qualsiasi trasferimento di unità di Kyoto dal proprio conto di deposito delle AAU dell’ETS che diminuisce le quantità di unità di Kyoto detenute nel conto di deposito delle AAU dell’ETS al di sotto della quantità minima depositata. Per gli Stati membri senza registro PK, la quantità minima depositata corrisponde ad un valore utilizzato nella procedura di compensazione. 2.   Dopo il rilascio di quote del capo III avvenuto a norma dell’, l’EUTL aggiunge un quantitativo alla quantità minima depositata pari alla quantità di quote del capo III rilasciate. 3.   L’EUTL sottrae un quantitativo dalla quantità minima depositata subito dopo: a) un trasferimento di quote del capo III verso un conto delle soppressioni delle quote dell’Unione a seguito di una correzione apportata per diminuire le quote del capo III successivamente all’assegnazione di tali quote ai sensi dell’, paragrafo 3, dove quantità sottratta è pari al quantitativo di quote del capo III trasferite; b) un accantonamento delle unità di Kyoto a fronte dell’avvenuta restituzione di quote del capo III da parte degli operatori aerei a norma dell’, dove il quantitativo sottratto è pari al quantitativo accantonato; c) una cancellazione delle unità di Kyoto a fronte dell’avvenuta soppressione di quote del capo III a norma dell’, paragrafo 1, dove il quantitativo sottratto è pari al quantitativo cancellato; d) l’avvenuta soppressione di quote a norma dell’, paragrafo 2, dove il quantitativo sottratto è pari alla quantità soppressa. 4.   Dopo le operazioni di compensazione di cui all’, l’amministratore centrale procede a una sottrazione dalla quantità minima depositata registrata nell’EUTL. Il quantitativo sottratto è pari al quantitativo totale di quote del capo III restituite dai conti degli utilizzatori amministrati dall’amministratore nazionale dello Stato membro per il periodo 2008-2012; ad esso si aggiunge il valore di compensazione calcolato a norma dell’, paragrafo 3.
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