Art. 60
Servizi di assistenza
In vigore dal 7 ott 2010
Servizi di assistenza
1. Gli amministratori nazionali forniscono assistenza e supporto ai titolari dei conti del registro dell’Unione che amministrano attraverso servizi di assistenza (helpdesk) nazionali.
2. L’amministratore centrale fornisce sostegno agli amministratori nazionali attraverso un servizio di assistenza centrale per aiutarli a garantire l’assistenza in conformità del paragrafo 1.
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