Art. 62
Accesso ai conti nel registro dell’Unione
In vigore dal 7 ott 2010
Accesso ai conti nel registro dell’Unione
1. I titolari dei conti possono accedere ai propri conti nel registro dell’Unione attraverso l’area riservata del registro dell’Unione. L’amministratore centrale provvede affinché l’area riservata del registro dell’Unione sia accessibile via Internet. Il sito web del registro dell’Unione è disponibile in tutte le lingue dell’Unione europea.
2. L’amministratore centrale provvede affinché i conti nel registro dell’Unione ai quali è consentito l’accesso attraverso una piattaforma di scambio a norma dell’, paragrafo 3, e per i quali un rappresentante autorizzato è anche il rappresentante autorizzato di un conto di deposito della piattaforma di scambio siano accessibili alla piattaforma di scambio gestita dal titolare del conto di deposito della piattaforma di scambio in questione.
3. Le comunicazioni tra i rappresentanti autorizzati o le piattaforme di scambio e l’area riservata del registro dell’Unione sono criptate secondo le norme di sicurezza specificate nelle specifiche tecniche e per lo scambio dei dati di cui all’.
4. L’amministratore centrale prende tutte le misure necessarie per impedire l’accesso non autorizzato all’area riservata del sito web del registro dell’Unione.
5. Se la sicurezza delle credenziali di un rappresentante autorizzato o di un rappresentante autorizzato supplementare è stata violata, il rappresentante interessato ne informa immediatamente l’amministratore del conto e ne chiede la sostituzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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