Art. 64
Sospensione dell’accesso da parte dei rappresentanti autorizzati a causa di una violazione della sicurezza
In vigore dal 7 ott 2010
Sospensione dell’accesso da parte dei rappresentanti autorizzati a causa di una violazione della sicurezza
1. In caso di violazione della sicurezza del registro dell’Unione o dell’EUTL che minacci l’integrità del sistema dei registri e che interessi anche i dispositivi di back-up di cui all’, l’amministratore centrale può sospendere l’accesso al registro dell’Unione o all’EUTL.
2. In caso di violazione della sicurezza del registro PK che minacci l’integrità del sistema dei registri e che interessi anche i dispositivi di back-up di cui all’, l’amministratore di un registro PK può sospendere a tutti gli utenti l’accesso a tale registro.
3. In caso di violazione della sicurezza che possa comportare la sospensione dell’accesso, l’amministratore che si renda conto della violazione informa tempestivamente l’amministratore centrale degli eventuali rischi ai quali sono esposte altre parti del sistema dei registri. L’amministratore centrale informa tutti gli altri amministratori.
4. Qualora si renda conto di una situazione che richiede la sospensione dell’accesso al proprio sistema, l’amministratore informa preventivamente della sospensione, per quanto ragionevolmente possibile, l’amministratore centrale e i titolari dei conti interessati. L’amministratore centrale informa quanto prima tutti gli altri amministratori.
5. Il preavviso di cui al paragrafo 3 indica la durata prevista della sospensione ed è chiaramente esposto nell’area pubblica del sito web del registro PK o nell’area pubblica del sito web dell’EUTL.
Storico versioni
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