Art. 66

Controllo automatico delle procedure

In vigore dal 7 ott 2010
Controllo automatico delle procedure 1.   Tutte le procedure devono essere conformi ai requisiti generali in materia di tecnologie informatiche di messaggeria elettronica che garantiscono la correttezza della lettura, del controllo e della registrazione di un’operazione da parte del registro dell’Unione. Tutte le procedure devono essere conformi ai requisiti in materia di procedure istituiti nei capi da IV a VI del presente regolamento. 2.   L’EUTL effettua controlli automatici per tutte le procedure al fine di individuare irregolarità, di seguito «difformità», consistenti nel fatto che la procedura proposta non è conforme ai requisiti stabiliti dalla direttiva 2003/87/CE e dal presente regolamento.
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Controllo automatico delle procedure (Art. 66 Regolamento (UE) 2010/920) — Testo vigente | Portale Normativo