Art. 65

Sospensione delle procedure

In vigore dal 7 ott 2010
Sospensione delle procedure 1.   La Commissione può ordinare all’amministratore centrale di sospendere temporaneamente l’accettazione, da parte dell’EUTL, della totalità o di una parte delle procedure in partenza da un registro PK, se il registro non è gestito e tenuto in conformità del disposto del presente regolamento e ne informa immediatamente l’amministratore del registro PK. 2.   La Commissione può ordinare all’amministratore centrale di sospendere temporaneamente l’accettazione, da parte dell’EUTL, della totalità o di una parte delle procedure in partenza dal registro dell’Unione, se il registro non è gestito e tenuto in conformità del disposto del presente regolamento e ne informa immediatamente gli amministratori nazionali. 3.   L’amministratore di un registro PK può chiedere all’amministratore centrale di sospendere temporaneamente la totalità o una parte delle procedure trasmesse al proprio registro PK, al fine di procedere alla manutenzione del registro. 4.   L’amministratore centrale può chiedere di sospendere temporaneamente l’avvio o l’accettazione della totalità o di una parte delle procedure nel registro dell’Unione, al fine di procedere alla manutenzione ordinaria del registro dell’Unione. 5.   L’amministratore di un registro PK può chiedere all’amministratore centrale di ripristinare le procedure sospese a norma del paragrafo 1 se ritiene di aver risolto i punti insoluti che avevano causato la sospensione. L’amministratore centrale comunica al più presto la sua decisione all’amministratore del registro.
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