Art. 67
Rilevazione di difformità
In vigore dal 7 ott 2010
Rilevazione di difformità
1. Per le procedure completate attraverso il collegamento diretto tra il registro dell’Unione e l’EUTL di cui all’, paragrafo 2, l’EUTL interrompe la procedura se, nel corso dei controlli automatici di cui all’, paragrafo 2, rileva una difformità in una procedura e ne informa il registro dell’Unione e l’amministratore dei conti interessati dall’operazione interrotta mediante l’invio di un codice di risposta di controllo automatico. Il registro dell’Unione informa immediatamente dell’interruzione della procedura i titolari dei conti interessati.
2. Per le procedure completate attraverso l’ITL di cui all’, paragrafo 1, l’ITL interrompe la procedura se, nel corso dei controlli automatici di cui all’, paragrafo 2, l’ITL medesimo o l’EUTL rileva una difformità in una procedura. Se l’ITL interrompe una procedura, anche l’EUTL deve interromperla. L’ITL informa gli amministratori dei registri interessati dall’interruzione dell’operazione mediante l’invio di un codice di risposta di controllo automatico. Se tra i registri interessati c’è anche il registro dell’Unione, quest’ultimo informa anche l’amministratore dei conti del registro dell’Unione interessati dall’interruzione dell’operazione mediante l’invio di un codice di risposta di controllo automatico. Il registro dell’Unione informa immediatamente dell’interruzione della procedura i titolari dei conti interessati.
Storico versioni
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