Art. 63
Autenticazione e autorizzazione dei rappresentanti autorizzati nel registro dell’Unione
In vigore dal 7 ott 2010
Autenticazione e autorizzazione dei rappresentanti autorizzati nel registro dell’Unione
1. Il registro dell’Unione rilascia a ciascun rappresentante autorizzato e rappresentante autorizzato supplementare un nome utente e una password per l’autenticazione al fine di accedere al registro.
2. I rappresentanti autorizzati o i rappresentanti autorizzati supplementari possono accedere unicamente ai conti del registro dell’Unione per i quali dispongono di apposita autorizzazione e possono chiedere l’avvio delle sole procedure che sono abilitati a chiedere a norma dell’. L’accesso o le richieste sono effettuati in un’area riservata del sito web del registro dell’Unione.
3. Oltre al nome utente e alla password di cui al paragrafo 1, gli amministratori nazionali forniscono un’autenticazione secondaria a tutti i conti che amministrano. I tipi di meccanismi di autenticazione secondaria utilizzabili per accedere al registro dell’Unione sono indicati nelle specifiche tecniche e per lo scambio dei dati di cui all’.
4. L’amministratore di un conto può supporre che un utente che sia stato identificato correttamente dal registro dell’Unione sia il rappresentante autorizzato o il rappresentante autorizzato supplementare registrato con le credenziali di autenticazione fornite, a meno che tale rappresentante non lo informi che la sicurezza delle sue credenziali è stata violata e ne chieda la sostituzione.
Storico versioni
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