Art. 77

Migrazione e disaccoppiamento

In vigore dal 7 ott 2010
Migrazione e disaccoppiamento 1.   Ai fini dell’applicazione del presente regolamento si applica il seguente processo di migrazione: a) gli amministratori dei registri PK convertono tutte le quote detenute nei conti e riconosciute come AAU dall’ITL in AAU eliminando l’elemento della quota dal codice identificativo unico dell’unità di ciascuna delle suddette AAU e le trasferisce nel conto di deposito delle AAU dell’ETS contenuto nel proprio registro PK; b) l’amministratore centrale: i) crea nel registro dell’Unione un quantitativo di quote non registrate come AAU dall’ITL corrispondente al quantitativo trasferito a norma del paragrafo 1, lettera a); ii) rende disponibili, nel registro dell’Unione, una serie di conti equivalente alla serie di conti dai quali sono state trasferite le quote a norma del paragrafo 1, lettera a); iii) trasferisce un quantitativo di quote create a norma del punto i) verso i conti di cui al punto ii). Il quantitativo di quote trasferito verso ognuno dei suddetti conti corrisponde al quantitativo trasferito dal conto equivalente a norma del paragrafo 1, lettera a). 2.   Gli amministratori dei registri PK e l’amministratore centrale provvedono affinché i dati storici pertinenti relativi al conto siano trasferiti dai registri degli Stati membri al registro dell’Unione. 3.   Il processo di migrazione è attuato secondo le procedure descritte nelle specifiche tecniche e per lo scambio dei dati di cui all’. Nel corso del processo di migrazione l’amministratore centrale può sospendere il funzionamento del sistema dei registri per un periodo massimo di 14 giorni di calendario.
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